Le misure adottate da uno Stato membro per la tutela dei consumatori, anche riguardo la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all’obiettivo e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte.
E’ quanto stabilisce la Direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale europea.
Tale direttiva dispone la modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.
La direttiva ricorda come, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale.
Ad esempio, il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie.
Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare misure per garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE”.
La direttiva sottolinea come sia “importante tutelare efficacemente i minori dall’esposizione a comunicazioni commerciali audiovisive connesse alla promozione del gioco d’azzardo.
In tale contesto, a livello dell’Unione e nazionale esistono vari regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione intesi a promuovere il gioco d’azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive”. cr/AGIMEG