“Sebbene la Commissione continui a valutare le misure nazionali in materia di aiuti di Stato in rapporto alle norme europee in materia di concorrenza, le decisioni in merito alle rispettive misure nazionali in materia fiscale sono di competenza degli Stati membri, a condizione che essi agiscano nel rispetto del diritto dell’UE. La crisi della COVID-19 ha causato difficoltà senza precedenti alle imprese europee. Gli Stati membri sono intervenuti a sostegno di vari settori che hanno risentito negativamente delle attuali circostanze. L’introduzione in Italia di un’imposta sul fatturato delle scommesse sportive nel settore del gioco d’azzardo non costituisce automaticamente una restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi.
In assenza di una legislazione europea armonizzata sul gioco d’azzardo, gli Stati membri dispongono di ampia discrezionalità nella regolamentazione di tali servizi nel rispetto del diritto dell’UE. In particolare, ai sensi dell’articolo 401 della direttiva IVA, la direttiva stessa non vieta agli Stati membri di introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché la riscossione di tali imposte non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Le imprese secondo le quali una determinata misura costituisce una violazione dei loro diritti individuali ai sensi del diritto dell’UE possono rivolgersi ai giudici nazionali per ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle loro accuse. In assenza di elementi indicanti una violazione del diritto dell’UE da parte delle autorità italiane nel caso concreto, la Commissione non può adottare alcuna altra misura in merito”.
E’ quanto risponde il Commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, all’europarlamentare Fulvio Martusciello (PPE) sulla tassa applicata alla raccolta delle scommesse.